ANALISI DELL’INDAGINE CONOSCITIVA

 

Come stabilito dalla legge istitutiva n. 1102 del 1971 e confermato dalle successive, la Comunità Montana è una istituzione che ha il compito di assicurare alle popolazioni montane un sostegno in grado di promuoverne lo sviluppo economico attraverso una gestione associata dei servizi d’interesse comprensoriale.

Pertanto la funzione delle Comunità Montane va misurata in base al livello di attuazione del compito di sussidiarietà raggiunto tenendo conto dei progetti di sviluppo attuati e la valenza degli interventi .

La ricerca affidata all’UNCEM LAZIO scaturisce da tale esigenza e intende verificare fino a che punto una tale performance risulta assolta e se la gestione associata dei servizi da parte delle Comunità laziali ha raggiunto un livello di efficacia adeguato alle necessità delle aree montane.

Risulta perciò importante individuare i punti di forza che oggi fanno ritenere indispensabile il ruolo delle Comunità Montane laziali senza trascurare un esame anche critico dei compiti svolti fino ad oggi.

La ricerca è stata avviata con l’invio a tutti gli Enti montani della Regione di un apposita SCHEDA CONOSCITIVA in cui veniva richiesto di evidenziare:

a) la spesa accertata nel bilancio di competenza  2009 dei servizi gestiti in forma associata;

b) la percentuale di contribuzione a carico di ciascuna Comunità Montana ;

c)  il grado di successo raggiunto nella gestione associata di ciascun servizio.

Le Comunità hanno fatto pervenire le notizie richieste e la lettura dei dati è stata verificata attraverso una indagine diretta con i funzionari che avevano provveduto alla compilazione e un esame critico circa il valore attribuito al grado di soddisfazione registrato dall’esercizio associato del singolo servizio.

Una analisi approfondita è stata riservata all’esame dei dati relativi ai servizi associati in cui la quota di partecipazione delle Comunità è solo parziale come sarà specificato in seguito.

Dall’analisi di carattere generale delle notizie trasmesse è scaturito un primo elemento interessante per cui  solo le Comunità XVI-XX-XXII  non gestiscono servizi in modo associato.

L ’esame delle schede relative alle restanti 19 Comunità evidenzia un variegato numero e genere di servizi associati in capo a ciascuna realtà montana.

Alcuni servizi sono presenti in quasi tutte le Comunità mentre altri  nella loro unicità rappresentano delle vere e proprie particolarità e il tentativo di percorrere nuove strade e di sopperire ad esigenze trascurate da altre istituzioni.

La media generale dei servizi gestiti in forma associata si attesta intorno a cinque interventi per Comunità con punte di 14  per le Comunità XIV  Aniene e XV Valle Liri mentre la media è abbassata dalle Comunità XII M. Ernici e XXI M.Lepini e Musoni che gestiscono in forma associata un solo servizio. Altro dato che merita una attenta riflessione circa la ricaduta negativa che può subire il territorio montano in caso di taglio di risorse , è la constatazione che la gestione dei servizi associati grava quasi per intero sul bilancio delle Comunità Montane e che sono pochi i casi in cui gli enti  locali o altri Enti partecipano al finanziamento e che nei casi in cui ciò si verifica la contribuzione risulta di circa il 10% rispetto al totale dei servizi erogati.

La spesa sostenuta dalle Comunità Montane  per i servizi erogati nel 2009 in forma associata è stata complessivamente di € 11.871.607,00 e l’elevato valore economico raggiunto conferma che il percorso di questi anni è stato positivo.

L’onere finanziario sopra  evidenziato, allo scopo di fornire un dato unitario, include anche l’importo di € 637.463,00 relativo agli stessi servizi solo in parte  a carico delle Comunità come evidenziato di seguito nella seconda scheda.

L’esame dei sevizi gestiti in modo associato dimostra che le attività maggiormente presenti sono i servizi di protezione civile seguiti dai servizi Culturali,Biblioteche e Musei, sociali, ambientali,manutenzione stradale,informatici, opere pubbliche intercomunali,smaltimento rifiuti e antincendio boschivo.

Invece le attività innovative che rappresentano esperienze uniche di ciascuna realtà montana sono individuabili nel trasporto disabili,politiche giovanili,gestione canile intercomunale,formazione professionale,educazione ambientale, piano assetto forestale  ecc..

In termini di volume di spesa sempre relativo al bilancio 2009, il servizio per le attività culturali turistiche ed artigianali registra il maggior impegno di spesa pari ad € 3.173.591,00   ,seguito dalla gestione appalti ed oo.pp. di interesse comprensoriale per € 2.759.600,00, dalla programmazione dello sviluppo e assetto del territorio, dai sevizi sociali ecc come da riepilogo riportato nella prima scheda.

In merito al grado di successo registrato dalla gestione associata dei servizi, il valore di successo alto è stato evidenziato in oltre il 70% dei casi, mentre il grado medio registra una percentuale del 25% e il valore basso non raggiunge il 5%.

Il quadro complessivo dei dati illustrati dimostra in modo inequivocabile, malgrado i tagli operati a livello statale a partire dal 2008, l’impegno e il livello di maturità raggiunto dalle  Comunità Montane nel perseguire le finalità affidate dal legislatore.

In particolare l’entità degli interventi è tale che il venire meno di un tale apporto può condannare il territorio montano ad una regressione incolmabile.

Inoltre la variegata articolazione dei servizi gestiti in modo unitario dimostra che l’organizzazione delle Comunità Montane ha raggiunto un livello di esperienza in grado di massimizzare la qualità dei risultati  e di rispondere in pieno alle esigenze delle realtà locali che le compongono.

 

 

 

 

 

 

 

 

 SERVIZI ASSOCIATI A TOTALE COPERTURA DELLE C.M.

                   

 

 

Servizi      Gestiti

n.

c.m.

Spesa competenza accertata bilancio 2009

 

 

 

1111111   1. Acquedotto

 

 

2. Anagrafe

 

 

3. Attività produttive e commerciali

4

                222.079,00

4. Contrattazione decentrata

1

                  49.936,00

5. Difensore civico

1

 

6. Gestione appalti di servizi, forniture ed  opere pubbliche di interesse congiunto

4

             2.759.600,00

7. Gestione dei servizi catastali

5

                108.211,00

8. Manutenzione stradale

5

                  85.312,00

9. Mensa scolastica

 

 

10. Nettezza urbana e smaltimento rifiuti

3

                 111.000,00

11. Nucleo di valutazione controllo gestione

1

                   12.600,00

12. Polizia municipale

2

                  10.000,00

13. Progettazione e gestione di servizi informatici standardizzati ed in rete

4

                527.849,00

14. Programmazione dello sviluppo e dell’assetto del territorio

4

            1.440.620,00

15. Randagismo

 

 

16. Retribuzione formazione ed aggiornamento del personale

 

 

17. RSU

1

                   269.568,00

18. Segreteria comunale

2

                     11.000,00

19. Servizi ambientali

4

                   326.357,00

20. Servizi cimiteriali

 

 

21. Servizi culturali, biblioteca

4

                  287.571,00

22. Servizi demografici

1

                    25.000,00

23. Servizi di depurazione

 

 

24. Servizi sociali

8

                   943.270,00

25. Servizio di    illuminazione pubblica

1

                     25.000,00

26. Sicurezza del lavoro e della protezione civile

12

                   401.425,00

27. Sportello integrato per i cittadini

2

                     55.252,00

28. Sportello unico per le attività produttive

1

                     24.500,00

29. Sviluppo attività culturali, turistiche ed artigianali

7

                3.173.591,00                 

30. Trasporto locale e scolastico

1

                      10.000,00

31. Uffici di ragioneria

2

                    149.823,00

32. Uffici legali e tributi

1

                      32.000,00

33. Ufficio tecnico

4

                    237.814,00

34. URP

 

 

35.  Formazione prof.le per operatori pubblici e privati

1

                      22.499,00

Gestione Museo

2

                    112.070,00

Interv.A.I.B.

5

                    114.646,00

Trasporto dis.

1

                      30.000,00

Gestione canile inter.le

1

                        5.000,00

Attività sportiva e ricreat

1

24.996,00

Sviluppo agric

1

138.449,00

Piano neve

1

1.440 ,00

Sistema fieristico

1

52.605,00

Patrim forestale

1

10.101,00

Educ amb.le ed agroal

1

27.691,00

Polica per I giovani e occup.ne                     

1

32.732,00

 

TOTALE                                                                                                                    11.871.607,00

 

 

 

SERVIZI ASSOCIATI A PARZIALE COPERTURA DELLE C.M.

 

Servizi      Gestiti

C.M.

Spesa  bilancio 2009 a carico Comuni e C.M.

Quota %  a carico C. M.

Attività produttive, commerciali e fiere

XI

                      52.605,00

                 83.34 %

 Difensore civico

XI

                      32.936,00

                 61,54%

Gestione appalti di servizi, forniture ed  opere pubbliche di interesse congiunto

XVII^

                    234.500,00

 

                 20%

Manutenzione stradale

XVII^

                    150.000,00

                  10%

Nettezza urbana e smaltimento rifiuti

I^

                      22.275,00

                  75%

 Nucleo di valutazione

V^

                      14.000,00

                  29%

 Polizia municipale

 

 

 

Progettazione e gestione di servizi informatici standardizzati ed in rete

VII

                    140.000,00

                  70%

 Servizi culturali, biblioteca

XVII

                    527.500,00

                  20%

 Servizi demografici

II^

                      31.400,00

                  85%

Servizi sociali

IV^

V^

VIII^

                    392.181,00

                    192.000,00

                      15.051,00

                      

                  5.61%  

                   42 %

                   70%

Sicurezza del lavoro e della protezione civile

V^

 

XVII^

                      62.000,00

                      72.958,00

                      50.000,00

                   50%

                   23,08 %

                   20%

 Uffici di ragioneria

VIII^

                      52.928,00

                   80%

Uffici legali e tributi

VIII^

                      40.000,00

                   80%

Ufficio tecnico

V^

                      32.500,00

                  30%

Gestione museo

II^

                      16.000,00

                  90%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quota a carico dei Comuni e altri Enti  € 1.493.371,00 --  637.463,00 a carico C.M. su un totale di  € 2.130.834,00

 

Dal riepilogo che precede e dal raffronto dei rispettivi oneri risulta che i servizi associati a carico degli enti fruitori rappresentano una percentuale non elevata anche se  confermano la capacità di collaborazione e di integrazione tra gli enti locali e le stesse Comunità Montane.

Inoltre,i dati acquisiti rafforzano il ruolo delle Comunità Montane rispetto agli stessi Enti Locali in quanto anche in questi casi le Comunità assumono il ruolo di coordinamento e di gestione del servizio e iscrivono  nel loro bilancio l’intera spesa.

L’importo complessivo dei servizi consorziati e partecipati si attesta su € 2.130.834,00 mentre in rapporto alle singole percentuali la quota a carico delle Comunità Montane è di € 637.463,00  e degli Enti compartecipanti di € 1.493.371,00.

Se si somma il dato complessivo della prima scheda che comprende la spesa a carico delle Comunità con quello della  quota parte a carico degli Enti che partecipano al finanziamento il valore complessivo dei servizi gestiti in forma associata raggiunge il totale di € 13.364.978,00 ( € 11.871.607,00 + € 1.493.371,00)         

Anche per i servizi finanziati per quota parte , come già osservato per i dati della prima scheda, si conferma il dato che la collaborazione è più marcata per i servizi sociali e la protezione civile mentre un valore elevato raggiungono i servizi per la cultura seguiti da quelli innovativi dei servizi informatici in rete.

Un esame critico dei dati evidenziati, fa ritenere che non sempre le risorse umane e strumentali siano state utilizzate al massimo e in particolare non risultano attivate partnerschip con le istituzioni della informazione, della finanza e della produzione, salvo i casi di interventi per la realizzazione di servizi informatici di rete.

Questo può avere determinato una inadeguata circolazione dei temi dello sviluppo avviati dalle Comunità Montane e  creato un vuoto di rappresentanza che può essere all’origine delle attuali difficoltà.

Nel nostro territorio, tenuto conto della forte attrazione esercitata dalla Capitale,le aree montane sono le sole che possono arginare il monopolio della grande distribuzione e fare emergere il diritto alla sopravvivenza di quanti sono presenti con i loro prodotti nelle aree rurali insieme a tutte le altre organizzazioni sussidiarie di rilevanza sociale.

 

LO SVILUPPO DEL TERRITORIO MONTANO NEL LAZIO

 

L’incidenza dei territori montani sugli equilibri  socio economici di tutta la Regione Lazio tenuto conto del forte inurbamento che gravita sulla sola capitale è un problema di forte contenuto politico.

Il 54% dei circa 5 milioni e mezzo degli abitanti della Regione è concentrato a Roma, la percentuale sale al 73 se consideriamo anche il territorio della sua Provincia mentre il territorio è per il  20% pianeggiate, 54% collinare e per il 26% montano.

Circa un cittadino laziale su 5 risiede in un territorio montano e le 22 Comunità Montane raccolgono 246 comuni dei quali circa il 70 % ha una popolazione inferiore a 3000 abitanti  e se si tiene conto che la Regione Lazio si compone di 377 Comuni  quelli montani rappresentano circa il 75% del totale.

Una visione realistica e scevra da pregiudizi della condizione della montagna impone scelte adeguate alle difficoltà di un territorio costituito in massima parte da piccole comunità che rimangono attaccate a luoghi di origine più per un atavico senso di radicamento che per i vantaggi di carattere economico e sociale che ne possono ricavare.

La riduzione o la scomparsa degli attuali interventi coordinati e programmati in termini comprensoriali  aggraverebbe i costi di gestione a carico di ciascuna realtà locale in modo cosi pesante da renderli insostenibili e condannare le popolazioni al depauperamento o all’abbandono dei territori.

 Alla luce di una tale realtà, anche nel Lazio la politica della montagna non può ridursi a semplice assistenzialismo o ad interventi episodici senza una visione d’insieme e senza la partecipazione delle popolazioni interessate.

Il territorio montano laziale col suo patrimonio di tradizioni,di prodotti tipici e naturali costituisce una ricchezza che non può essere abbandonata senza creare sconvolgimenti sociali, economici ed idrogeologici anche in capo ai tanti cittadini che risiedono nelle aree di pianura.

Occorrono interventi finanziari in grado di programmare progetti  di sviluppo turistico mirati ad incrementare il contatto con la natura, le produzioni autoctone artigianali, la salvaguardia delle bellezze naturali attraverso la difesa del suolo,la forestazione, la prevenzione degli incendi boschivi e politiche verso i giovani mirate ad incrementarne le capacità imprenditoriali compresa la produzione di energia da fonti rinnovabili.

La montagna deve essere considerata come un sistema unitario e coerente in grado di produrre sviluppo economico attraverso una adeguata veicolazione dei suoi valori ambientali e culturali e della specificità territoriale.

La stessa agricoltura e la forestazione per la ricchezza del patrimonio presente nella nostra Regione devono essere inserite nei piani di intervento comunitario intesi a favorire le produzioni  artigianali.

Pertanto lo sviluppo delle aree montane può bilanciare la forte attrazione della Capitale solo se si mantiene vivo lo spirito di appartenenza, di integrazione delle popolazioni  e di partecipazione attiva allo studio e alla soluzione dei problemi del territorio.

Solo attraverso un tale processo di riequilibrio economico e partecipativo la montagna potrà contribuire  ad arricchire il federalismo istituzionale o fiscale mentre facili scorciatoie di semplificazione istituzionale possono produrre la scomparsa di energie intellettuali e potenzialità economiche in grado di condizionare la crescita dell’economia regionale.

 

. IL QUADRO GIURIDICO  DELLE COMUNITA’ MONTANE NEL LAZIO

 

La legge finanziaria 2008 n. 244 del 2007 ha aperto per le Comunità Montane scenari che ancora attendono una soluzione e un dibattito molto complesso e articolato.

Infatti  l’art. 2 della legge , oltre a prevedere  al comma 17 che le Regioni entro il 30.6.08 prorogato al 30.9.08 avrebbero dovuto provvedere al riordino delle Comunità Montane  in modo da ridurre a regime la spesa corrente per il funzionamento delle stesse per un importo pari almeno ad un terzo della quota del fondo ordinario assegnato nel 2007,  al comma 18 ha fissato i seguenti criteri :

-riduzione del numero complessivo delle C.M. sulla base  di indicatori fisico-

 geografici,demografici e socio economici;  

-riduzione del numero dei componenti degli organi rappresentativi;

-riduzione delle indennità spettanti ai componenti.    

Secondo quanto prescritto dal c. 20 dell’art. 2 della legge 244 la  mancata attuazione delle disposizioni di cui al comma 17 entro il termine ivi previsto, avrebbe prodotto i seguenti effetti:

a) cessazione di appartenere alle comunità montane dei comuni capoluogo di provincia, comuni costieri e quelli con popolazione superiore a 20.000 abitanti;

b) soppressione delle comunità montane nelle quali più della metà dei comuni non sono situati per almeno l'80 % della loro superficie al disopra di 500 metri s.  l. m. ovvero non sono comuni situati per almeno il 50% della loro superficie al di sopra di 500 metri  s.  l. m. e nei quali il dislivello tra la quota altimetrica inferiore e la superiore non è minore di 500 metri; nelle regioni alpine il limite minimo di altitudine e il dislivello della quota altimetrica, di cui al periodo precedente, sono di 600 metri;

c) soppressione delle comunità montane che, anche in conseguenza di quanto disposto nella lettera a),risultano costituite da meno di cinque comuni, fatti salvi i casi in cui per la conformazione e le caratteristiche del territorio non sia possibile procedere alla costituzione delle stesse con almeno cinque comuni, fermi restando gli obiettivi di risparmio;

d) composizione degli organi consiliari  in modo da garantire la presenza delle minoranze, fermo restando che ciascun comune non può indicare più di un membro. A tal fine la base elettiva è costituita dall'assemblea di tutti i consiglieri dei comuni, che elegge i componenti dell'organo consiliare con voto limitato. Gli organi esecutivi sono composti al massimo da un terzo dei componenti l'organo consiliare.

Non avendo la Regione Lazio legiferato entro il termine del 30.9.2008 secondo quanto previsto  dal c. 17 dell’art. 2 della legge 244, il Governo,con Decreto della Presidenza del Consiglio  dei Ministri del 19 novembre del 2008, ai sensi di quanto previsto dal comma 21, ha avviato le procedure per  la revisione delle C. M. secondo i criteri fissati dal c. 20 dello stesso art. 2.

Sulla base delle valutazioni condotte dall’EIM (Ente Italiano Montagna) , l’applicazione dei criteri previsti dalla legge avrebbe determinato la riduzione  delle Comunità del Lazio da 22 a 9 e la sopravvivenza delle  Zone V,VI,VII,VIII,X,XII,XIV,XVIII e XX.

La successiva legge regionale n. 20 del  2.12.2008 , mentre ha fissato il numero massimo in 14 , ha previsto che le nuove C.M. dovessero essere composte da un territorio montano per oltre il 50% della superficie totale e da popolazione montana superiore al 50%  per ciascuna  e da almeno cinque Comuni.

Il Governo, nella considerazione che tali criteri fossero in contrasto con i principi fondamentali fissati dalla legge 244 perchè rendevano di fatto indeterminabile il risparmio di spesa e il mantenimento dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato come richiesto dal c. 22 dell’art. 2 della legge, ha impugnato la legge regionale dinanzi alla Corte Costituzionale  il 10 2. 2009 perché in contrasto con l’art. 117 c. 3 della Costituzione trattandosi di materia concorrente relativa al“coordinamento della finanza pubblica”.

Il balletto dei numeri e della scomposizione delle Comunità aveva nel frattempo registrato un nuovo intervento introdotto dal c. 6 bis dell’art. 76 del D.L. 112 del 25.6. 2008 convertito con legge 133 del 6 agosto.

Infatti, detta legge, oltre ad aver ridotto i trasferimenti erariali alle Comunità di 30 milioni per gli anni 2009,2010 e 2011, ha previsto che la riduzione dei fondi venisse applicata prioritariamente alle Comunità che si trovano ad una altitudine media inferiore a 750 s.l.m., demandando al Ministero dell’Interno di concerto col Ministero dell’Economia le determinazioni conseguenti.

 

 

Dalle proiezioni dell’EIM le Comunità del Lazio   con una altitudine media inferiore a 750 s.l.m.,e quindi destinati ad essere esclusi dal finanziamento statale sarebbero state16 e precisamente :

 

I           Alta Tuscia,

 II         Dei Cimini,

III         Monti della Tolfa,

IV         Della Sabina,

IX         Monti Sabini-Tiburtini,

XI         Castelli Romani,

XII       Monti Ernici,

XIII      Monti Lepini Ausoni,

XIX     Arco degliAurunci,

XV      Valle del Liri,

XVI     Monti Ausoni,

XVII    Monti Aurunci,

XVIII   Dei Monti Lepini area romana,

XX      Monti Sabini,

XXI     Monti Lepini Ausoni e Valliva,

XXII    Monti Aurunci e Ausoni

 

Al di là di questi precedenti, il quadro giuridico doveva registrare una svolta fondamentale con la sentenza della Corte Costituzionale n. 237 del 2009, la quale  nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 17, 18, 19, 20, 21 e 22, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 , ha confermato che le Comunità Montane ai sensi dell’art. 4 della legge 1102/71 sono enti autonomi quale proiezione dei Comuni che fanno parte di un territorio omogeneo anche ai sensi dell’art. 27 del  T.U. 267/2000 sull’ordinamento degli Enti Locali e ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dei commi 20,  21 ultimo periodo e 22 dell’art. 2 della suddetta legge n. 244 del 2007 e non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 17 e 18, promosse dalla Regione Toscana e dalla Regione Veneto, in riferimento, nel complesso, agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione.

La sentenza ,oltre a porre in evidenza l’autonomia di tali enti dalla Regione e dai Comuni che ne fanno parte come dimostra la potestà statutaria e regolamentare confermata dall’art. 4 c. 5 della legge 131/2003, dichiara che “la disciplina delle Comunità Montane rientra nelle competenze legislativa residuale delle Regioni ai sensi dell’art. 117-4 c. del Titolo V della Costituzione” per cui lo Stato non può disporne la soppressione.

 

 

 

 

 

 

Nel Lazio, alla luce di una pronuncia cosi importante che ha cancellato ogni tentativo di decapitazione dell’Istituto, rimane comunque da definire il riordino delle Comunità Montane tenendo conto delle prescrizioni  dei commi 17 e 18 dell’art. 2 della legge 244 del 2007 e la loro compatibilità con i criteri  della legge regionale  n. 20 del 2008 compresa la riduzione degli organi e dei costi già prevista dalla stessa legge .

Le modalità di revisione della composizione delle stesse Comunità e una riconsiderazione delle stesse funzioni non può prescindere dalla normativa regionale vigente e in particolare dagli artt. 8 e 9 della legge regionale n. 9 del 1999.

Certamente un tale riordino deve fare i conti con quanto disposto dall’art. 2 c. 187      della legge 191/2009 (fin. 2010) che elimina ogni forma di finanziamento statale alle Comunità Montane e assegna ai Comuni in cui almeno il 75% del territorio si trovi al di sopra dei 600 m. s.l.m. i fondi di cui all’art. 34 del D.L.vo 504/92 nei limiti del 30% di quanto assegnato in passato alle Comunità.

E’ da prevedere che anche questa decisione verrà osservata dalla Suprema Corte,tenuto conto che lascia scoperti impegni assunti dalle Comunità per il pagamento di mutui ancora in ammortamento coperti dal contributo statale assegnato col citato D.L.vo 504/92.

Una tale previsione appare possibile alla luce di quanto la Corte Costituzionale ha stabilito con l’ultima decisione n. 27 del 2010 che ha già ridimensionato l’effetto dell’art. 2 c. 187  della legge 191/2009 per la parte relativa al criterio altimetrico per l’assegnazione dei fondi ai Comuni inserendo la prescrizione che il criterio deve essere definito nell’ambito della conferenza Stato-Regioni.

In un quadro normativo così confuso, occorre mettere in conto  la  forte riduzione dei finanziamenti già a partire dal 2010 anche se la Regione Lazio pur in un momento di crisi è riuscita ad assegnare un contributo di € 4.900.000.

Sulla scia delle proposte formulate dall’UNCEM e tenendo conto della normativa regionale vigente e in particolare della legge regionale n. 9/99, rimane da verificare le competenze da riconoscere in capo alle nuove Comunità evitando commistioni di ruoli sulla base dei fondi che effettivamente  verranno assegnati.

Dai dati emersi nella presente indagine alle Comunità vanno attribuiti certamente le funzioni di coordinamento dei servizi sociali,promozione turistico-culturale e artigianale,oo.pp. di interesse comprensoriale,sistemazione idrogeologica, assetto del territorio,protezione civile,riassetto patrimonio boschivo,valorizzazione dei prodotti tipici e attività imprenditoriali connesse.

Il quadro normativo sopra specificato va inoltre confrontato con le  novità introdotte dall’art. 14 c. 28,29 e 30 della  legge 122 del luglio 2010  che ha fissato per i comuni fino a 5.000 abitanti l’obbligo dell’esercizio in forma associata , attraverso convenzione o unione,con i seguenti principi :

-  le funzioni fondamentali, previste dall'articolo 21, comma 3, della citata legge n.   

   42 del 2009;

-  di non svolgere singolarmente le funzioni fondamentali svolte in  forma associata

   e di non svolgerla in più di una  forma associativa;

-  la regione, nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della

   Costituzione, individua con propria legge, previa concertazione con i comuni

   interessati nell'ambito del Consiglio delle autonomie locali, la dimensione   

  territoriale ottimale e omogenea per area geografica per lo svolgimento, in forma

  obbligatoriamente associata da parte dei comuni con dimensione territoriale    

  inferiore a quella ottimale, delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 21, comma  

  3, della legge 5 maggio 2009, n. 42, secondo i principi di economicità, di efficienza

  e di  riduzione delle spese ;

L’art. 21 c. 3 Legge  42 del 2009  considera fondamentali  provvisoriamente le  

    seguenti funzioni e   servizi:

a) funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nella misura

   complessiva del 70 per cento delle spese come certificate dall’ultimo conto del

   bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge; 

b)funzioni di polizia locale;
c) funzioni di istruzione pubblica, ivi compresi i servizi per gli asili nido e quelli di

    assistenza scolastica e refezione, nonché l’edilizia scolastica;

d) funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti;
e) funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell’ambiente, fatta eccezione per il

   servizio di edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia nonché per il

   servizio idrico integrato;
f) funzioni del settore sociale

La Regione pur nella mutata veste politica e in contesto normativo cosi variegato e complesso non può non completare il quadro istituzionale e la configurazione  funzionale delle Comunità, tenendo conto che una buona politica per la montagna è la base per uno sviluppo equilibrato dell’intero territorio regionale.